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Roma, 16 aprile 2012
Circolare n. 92/2012
Oggetto: Ambiente
– Energy manager – Scadenza del 30 aprile 2012.
Si rammenta che entro
lunedì 30 aprile le imprese grandi consumatori di energia devono comunicare
il nominativo del responsabile per l’uso razionale dell’energia (Energy manager)
tramite l’apposito modulo predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico
da inviare con raccomandata A/R a: F.I.R.E. – casella
postale 2334 – 00185 Roma (
Per il settore dei
servizi l’obbligo di comunicazione dell’Energy Manager (previsto dall’articolo
19 della legge n.10/1991) scatta per le imprese che effettuano consumi
energetici annui superiori a 1000 tonnellate
equivalenti di petrolio (t.e.p.). In particolare
rientrano nei consumi energetici in questione i consumi di:
·
gasolio
per autotrazione (1 t.e.p.
equivale a circa 1.122 litri di gasolio)
·
benzina
(1 t.e.p.
equivale a circa 1.135 litri di benzina)
·
energia
elettrica (1 t.e.p.
equivale a circa 4.500 kwh)
·
gas
naturale (1 t.e.p.
equivale a circa 1.200 metri cubi di gas)
L’Energy Manager,
che non deve essere necessariamente un consulente esterno, ha il compito di
individuare le procedure e gli interventi per il risparmio energetico.
Si fa presente che
la mancata comunicazione dell’Energy Manager è punita con la sanzione
amministrativa da 5.164 a 51.645 euro (articolo 132 DPR n.380/2001).
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.70/2011 |
Responsabile
di Area |
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Lc/lc |
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